Cos’è il trattamento integrativo L. 21/2020?

In origine fu il bonus Renzi, che introdotto con la Legge di Stabilità del 2015 riconosceva ai lavoratori dipendenti, con reddito compreso tra 8’174 e 40’000 euro, un contributo mensile di 80 euro erogato in due differenti modalità.

Quel bonus non è stato eliminato ma è stato sostituito da un nuovo provvedimento con la riforma del cuneo fiscale noto come trattamento integrativo.

Ma cos’è il trattamento integrativo L. 21/2020?

Che cos’è il cuneo fiscale?

Con la Legge di Bilancio 2020 si è cominciato a parlare di una possibile riforma sulla tassazione dei redditi. L’obiettivo era quello di assegnare più risorse ai lavoratori in busta paga, riducendo la pressione fiscale così da stimolare l’economia.

Il cuneo fiscale è l’insieme di imposte che incidono sul costo del lavoro, sia dal punto di vista del datore di lavoro che dei lavoratori (dipendenti oppure autonomi).

Includendo le imposte dirette, indirette e i vari contributi previdenziali, è costituito dalla differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e lo stipendio netto effettivamente percepito dal lavoratore.

Quali sono le trattenute nello stipendio?

Quando il datore di lavoro versa lo stipendio al lavoratore, tre sono i destinatari: il lavoratore per lo stipendio netto, l’Erario per il periodo d’imposta e l’ente previdenziale per i contributi.

La riduzione del cuneo fiscale può avere un duplice indirizzo: da una parte rivolto alle imprese per diminuire il costo del lavoro e permettere di incentivare l’occupazione, dall’altra per i lavoratori una minore tassazione aumenterebbe le loro risorse da spendere e/o investire.

Intervenendo per integrare il bonus Renzi ha voluto beneficiare i lavoratori ma solo alcuni (e non anche le imprese).

Cos’è il trattamento integrativo art 1 DL 3/2020?

Il Decreto legge n.3 del 2020 che reca misure volte a ridurre la tassazione sul lavoro è stato convertito definitivamente con la Legge n. 21 del 2 aprile 2020.

Il DL 3/2020, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 prevedeva la riduzione del cuneo fiscale con conseguente aumento in busta paga di 20 euro rispetto agli 80 euro già erogati dall’ex bonus Renzi.

In pratica il vecchio bonus Renzi (previsto dal decreto legge n. 66 del 2014 che è stato abrogato) che veniva erogato dal 2015 per un certo numero di lavoratori dipendenti e assimilati, veniva sostituito da un Trattamento Integrativo di Retribuzione (TIR) pari a 100 euro mensili, con un importo rispettivamente di 600 euro con riferimento al secondo semestre del 2020 e di 1’200 euro annui dal 2021.

Qual è la novità dell’art 1 DL 3/2020?

La novità era rappresentata dal fatto che, più che intendersi come un singolo bonus IRPEF, prevedeva due strumenti differenti per ampliare la platea di coloro che beneficiavano del bonus Renzi.

Nel dettaglio la norma istituiva un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati (Co.Co.Co, lavoratori soci di Cooperative, compensi legati a lavori socialmente utili, e altri) il cui importo mensile equivale al bonus 100 euro. Tale trattamento spetta a coloro che percepiscono un fino a 28’000 euro l’anno, riconoscendolo direttamente in busta paga.

La nuova legge istituiva inoltre, per il solo anno 2020 a partire dal 2° semestre, un’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati con guadagni oltre i 28’000 euro e fino ai 40’000 euro.

Tale detrazione che era pari a 600 euro in corrispondenza del reddito complessivo di 28’000 euro, diminuiva gradualmente al crescere del reddito, fino ad azzerarsi per i redditi oltre i 40’000 euro.


Domande correlate

Chi ha diritto al trattamento integrativo L. 21/2020?

Ibeneficiari cui spetta il trattamento Integrativo 2021 e dell’ulteriore detrazione (per il solo 2° semestre 2020) sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:

a) redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;

b) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 50, del TUIR appartenenti alle seguenti categorie:

  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)
  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a)
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c)
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d)
  • prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis)
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l)

Quando non si ha diritto al trattamento integrativo?

I lavoratori dipendenti ed assimilati che percepiscono redditi diversi da quelli indicati dalla legge (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR) non hanno diritto al trattamento integrativo.

Sono anche esclusi coloro che hanno redditi di tipo professionale e prodotti da titolari di partita IVA.

Come richiedere trattamento integrativo?

Chi è nelle condizioni stabilite dai criteri della Legge n. 21/2020 non deve fare nulla.

Il trattamento integrativo è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta (cioè i datori di lavoro), in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno.

Non è necessario alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore, il quale è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta qualora non possieda o perda i requisiti per ottenere il beneficio.

Per chi percepisce Naspi o svolge altre prestazioni integrative del reddito il sostituto d’imposta è l’INPS.

I sostituti d’imposta dal canto loro compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.

Quando si deve restituire il trattamento integrativo?

Nel caso in cui in sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 8 rate (invece che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.

La stessa cosa e con le stesse modalità di recupero è prevista anche per la verifica relativa all’ulteriore detrazione fiscale.

Cosa accade con la Legge di Bilancio 2022?

Con l’introduzione della Legge di Bilancio del 2022, la detrazione è venuta meno e sono mutati i parametri per beneficiare del bonus. Il TIR lo riceveranno solo i lavoratori con redditi complessivi fino a 15’000 euro e – solo in alcuni casi specifici – i lavoratori con reddito annuo che non supera i 28’000 euro.

Ciò si è reso necessario perché sono state modificate le aliquote Irpef, con il passaggio da 5 a 4 scaglioni, che ha comportato la conseguente riduzione dei beneficiari.

Per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 15.000 euro non cambia nulla: questi lavoratori hanno diritto a ricevere il bonus mensile di 100 euro in busta paga e fino a 1’200 euro per anno, al netto delle detrazioni lavoro dipendente.

La detrazione è stata abolita per tutti coloro che hanno un reddito annuo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro. Per chi ha un reddito compreso tra più di 15.000 euro ma meno di 28.000 euro l’erogazione del bonus aviene solo in specifiche circostanze.

Cosa cambia per chi percepisce redditi da 15’000 fino a 28’000 euro?

In questo caso, per la categoria di lavoratori che percepisce redditi da 15’000 a 28’000 euro, la detrazione da lavoro dipendente spetta solo a condizione che la somma di tutte le detrazioni spettanti sia superiore all’imposta lorda.

Le detrazioni da considerare sono quelle indicate dagli articoli 12 e 13 del TUIR (tra le più indicative – elenco parziale – rientrano: i carichi di famiglia per numero di componenti, i mutui immobiliari per acquisto della prima casa, le spese per ristrutturazione della casa, le spese sanitarie, ecc.).

In questo caso il Trattamento Integrativo, che ha il tetto massimo di 1’200 euro, è riconosciuto per la cifra derivante dalle differenze tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda versata.

Fonti: